- normativa: artt. 404 e seguenti codice civile; - destinatari dell’amministrazione di sostegno: la misura dell’amministrazione di sostegno è indirizzata alle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi; - soggetti che possono promuovere il giudizio per la nomina dell’amministratore di sostegno: - proposizione del giudizio: i soggetti di cui sopra devono presentare un ricorso avanti il Tribunale del luogo in cui il beneficiario ha la residenza indicando: Per la proposizione del ricorso non è necessaria l’assistenza dell’avvocato. Il Tribunale fissa con decreto l’udienza nella quale verrà esaminato il beneficiario al fine di valutare l’ammissibilità della richiesta. Il ricorso ed il decreto dovranno essere notificati al beneficiario (se ovviamente non è colui che ha proposto l’istanza), al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai fratelli ed ai conviventi del beneficiario. Il Giudice all’udienza esaminerà il beneficiario (che, pertanto, dovrà comparire personalmente) e valuterà se ritiene opportuno sentire anche i parenti (in tal, caso fisserà una ulteriore udienza per assumere le loro dichiarazioni) o se è necessario un approfondimento sotto il profilo medico (in tal caso nominerà un proprio consulente tecnico affinché elabori una perizia e relazioni in merito alla gravità della menomazione e/o dell’infermità); - conclusione del giudizio: Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno (così come quello di chiusura) devono essere annotati a margine dell’atto di nascita del beneficiario; - effetti dell’amministrazione di sostegno: il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno e può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Gli atti posti in essere dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di quanto previsto nel decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e di nomina dell’amministratore sono annullabili su istanza del beneficiario, dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero. Il termine per agire è di 5 anni decorrenti dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno; - cessazione dell’amministrazione di sostegno: può aver luogo:
