8f443f04ecb62f0fc53d967cc427ffe0786d68fa

Avv. Elisabetta Munaron - Strada Antica di Collegno 172 • 10146 • Torino - Tel. 333 68 77 512 - P.IVA 02188810028

NULLA L’INTIMAZIONE DI LICENZIAMENTO SE IL DATORE DI LAVORO ERA CONSAPEVOLE DELL’ALLONTANAMENTO DEL DIPEND

2023-04-16 15:12

Array() no author 82121

licenziamento, domicilio, variazioni, buona-fede, presunzione, contestazione, disciplinare, indirizzo, residenza, impedimento, dipendente, conoscenza, 1335-cc,

Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni di residenza o domicilio e resteranno a suo carico le conseguenze in caso di

Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare per iscritto le eventuali variazioni di residenza o di domicilio, rispondendo ciò, oltre che a una specifica obbligazione traente fonte dal c.c.n.l., a un principio di buona fede nel rapporto di lavoro. Se il lavoratore omette tale comunicazione, si deve ritenere valida l’intimazione del licenziamento inviata all’indirizzo comunicato dal lavoratore all’azienda al momento dell’assunzione, vigendo in tal caso una presunzione di conoscenza (art. 1335 c.c.).


La presunzione in discussione, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4795 del 15.02.2023, non opera, invece, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell’allontanamento del lavoratore dal domicilio e, dunque, sia consapevole dell’impedimento del dipendente a prendere conoscenza della lettera di licenziamento.


Analoghi principi valgono con riferimento alla lettera di contestazione disciplinare che, pertanto, si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo originario del lavoratore, se quest’ultimo non abbia provveduto a comunicare il cambio di residenza a meno che il datore di lavoro fosse consapevole dell’allontanamento del dipendente dal proprio domicilio.