Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare per iscritto le eventuali variazioni di residenza o di domicilio, rispondendo ciò, oltre che a una specifica obbligazione traente fonte dal c.c.n.l., a un principio di buona fede nel rapporto di lavoro. Se il lavoratore omette tale comunicazione, si deve ritenere valida l’intimazione del licenziamento inviata all’indirizzo comunicato dal lavoratore all’azienda al momento dell’assunzione, vigendo in tal caso una presunzione di conoscenza (art. 1335 c.c.). La presunzione in discussione, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4795 del 15.02.2023, non opera, invece, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell’allontanamento del lavoratore dal domicilio e, dunque, sia consapevole dell’impedimento del dipendente a prendere conoscenza della lettera di licenziamento. Analoghi principi valgono con riferimento alla lettera di contestazione disciplinare che, pertanto, si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo originario del lavoratore, se quest’ultimo non abbia provveduto a comunicare il cambio di residenza a meno che il datore di lavoro fosse consapevole dell’allontanamento del dipendente dal proprio domicilio.
